Art. 30.
(Provvedimenti riguardanti i figli comuni).

      1. In caso di scioglimento del patto civile di solidarietà, se vi è disaccordo tra le parti con riferimento ai provvedimenti riguardanti l'affidamento dei figli comuni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 155, 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies del codice civile.